factoring, con e senza attività di finanziamento collegata alla cessione dei crediti


 

CNN 19.03.2002, Studio n. 3532, Est. Alessandra Paolini

 

Con l’art. 2, L. 52/1991, ora abrogato, era stato istituito un albo delle società di factoring, sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia.

 

Attualmente, le società di factoring sono tenute all’iscrizione negli elenchi di cui al Titolo V, D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, solo se svolgono attività di finanziamento collegata alla cessione dei crediti.

 

Il riferimento alle banche e agli intermediari finanziari fatto all’art. 1, lett. c), infatti, non costituisce alcuna riserva di attività, ma individua solo un parametro (soggettivo) al fine dell’applicazione della normativa privatistica prevista dalla L. in parola.

 

La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla L. 52/1991, se: a) il cedente è un imprenditore; b) i crediti ceduti sono crediti d’impresa; c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario il cui oggetto sociale preveda l’acquisto dei crediti d’impresa (art. 1, l. 52/1991).

 

Quindi, i soggetti che esercitano attività di factoring senza concedere finanziamenti svolgono legittimamente la propria attività, senza essere tenuti all’iscrizione in alcun albo; ad essi, tuttavia, non si applicherà la disciplina prevista nella l. 52/1991.

 

I soggetti che, invece, esercitano l’attività di factoring concedendo finanziamenti sui crediti rientrano nell’ambito degli intermediari finanziari ex artt. 106 e 107, D.Lgs. 01.09.1993, n. 385; inoltre, per avvalersi delle norme contenute nella l. 52/1991, hanno l’onere di indicare nell’oggetto sociale "l’esercizio dell’attività di acquisto dei crediti di impresa.".