factoring,
con e senza attività di finanziamento collegata alla cessione dei crediti
CNN
19.03.2002, Studio n. 3532, Est. Alessandra Paolini
Con l’art. 2, L. 52/1991, ora abrogato, era stato istituito un albo
delle società di factoring, sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia.
Attualmente, le società di factoring sono tenute all’iscrizione negli
elenchi di cui al Titolo V, D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, solo se svolgono
attività di finanziamento collegata alla cessione dei crediti.
Il riferimento alle banche e agli intermediari finanziari fatto
all’art. 1, lett. c), infatti, non costituisce alcuna riserva di attività, ma
individua solo un parametro (soggettivo) al fine dell’applicazione della
normativa privatistica prevista dalla L. in parola.
La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata
dalla L. 52/1991, se: a) il cedente è un imprenditore; b) i crediti ceduti sono
crediti d’impresa; c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario
il cui oggetto sociale preveda l’acquisto dei crediti d’impresa (art. 1, l.
52/1991).
Quindi, i soggetti che esercitano attività di factoring senza
concedere finanziamenti svolgono legittimamente la propria attività, senza
essere tenuti all’iscrizione in alcun albo; ad essi, tuttavia, non si
applicherà la disciplina prevista nella l. 52/1991.
I soggetti che, invece, esercitano l’attività di factoring concedendo finanziamenti
sui crediti rientrano nell’ambito degli intermediari finanziari ex artt. 106 e
107, D.Lgs. 01.09.1993, n. 385; inoltre, per avvalersi delle norme contenute
nella l. 52/1991, hanno l’onere di indicare nell’oggetto sociale
"l’esercizio dell’attività di acquisto dei crediti di impresa.".